Il mutuo è definito dagli artt. 1813 e seguenti del codice
civile, che riportiamo fedelmente, insieme agli artt. 1453 e seguenti
per una migliore comprensione degli obblighi derivanti dalle parti:
Articolo 1813: Il mutuo è il contratto col quale una parte
consegna all'altra una determinata quantità di danaro o
di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante
cose della stessa specie e qualità (1782).
Articolo 1814 (Trasferimento della proprietà):
Le cose date a mutuo passano in proprietà del mutuatario
(1782).
Articolo 1815 (Interessi) : Salvo diversa volontà
delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al
mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le
disposizioni dell'Art. 1284. Se sono convenuti interessi usurari
(Cod. Pen. 644 e seguenti), la clausola è nulla e gli interessi
sono dovuti solo nella misura legale (1284, 1419; att. 185).
Articolo 1816 (Termine per la restituzione
fissato dalle parti) : Il termine per la restituzione si presume
stipulato a favore di entrambe le parti e, se il mutuo è
a titolo gratuito, a favore del mutuatario (1184).
Articolo 1817 (Termine per la restituzione
fissato dal giudice) : Se non è fissato un termine per
la restituzione, questo è stabilito dal giudice, avuto
riguardo alle circostanze. Se è stato convenuto che il
mutuatario paghi solo quando potrà, il termine per il pagamento
è pure fissato dal giudice (1183).
Articolo 1818 (Impossibilità o notevole
difficoltà di restituzione) : Se sono state mutuate cose
diverse dal danaro, e la restituzione è divenuta impossibile
o notevolmente difficile per causa non imputabile al debitore,
questi è tenuto a pagarne il valore, avuto riguardo al
tempo e al luogo in cui la restituzione si doveva eseguire.
Articolo 1819 (Restituzione rateale) : Se è
stata convenuta la restituzione rateale delle cose mutuate e il
mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento anche di una sola
rata, il mutuante può chiedere, secondo le circostanze,
l'immediata restituzione dell'intero.
Articolo 1820 (Mancato pagamento degli interessi)
: Se il mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento degli interessi,
il mutuante può chiedere la risoluzione del contratto (1453
e seguenti).
Articolo 1821 (Danni al mutuatario per vizi
delle cose) : Il mutuante e responsabile del danno cagionato al
mutuatario per i vizi delle cose date a prestito, se non prova
di averli ignorati senza colpa. Se il mutuo è gratuito,
il mutuante è responsabile solo nel caso in cui, conoscendo
i vizi, non ne abbia avvertito il mutuatario.
Articolo 1822 ( Promessa di mutuo) : Chi ha
promesso (1351) di dare a mutuo può rifiutare l'adempimento
della sua obbligazione, se le condizioni patrimoniali dell'altro
contraente sono divenute tali da rendere notevolmente difficile
la restituzione, e non gli sono offerte idonee garanzie (1461).
Articolo 1461 (Mutamento nelle condizioni patrimoniali
dei contraenti) : Ciascun contraente può sospendere l'esecuzione
della prestazione da lui dovuta, se le condizioni patrimoniali
dell'altro sono divenute tali da porre in evidente pericolo il
conseguimento della controprestazione, salvo che sia prestata
idonea garanzia (1822, 1877, 1956,1959; att. 169).
Articolo 1453 (Risolubilità del contratto
per inadempimento) : Nei contratti con prestazioni corrispettive,
quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro
può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione
del contratto (1878, 1976, 2652), salvo, in ogni caso, il risarcimento
del danno (1223 e seguenti). La risoluzione può essere
domandata anche quando il giudizio è stato promosso per
ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi
l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione.
Dalla data della domanda (Cod. Proc. Civ. 163) di risoluzione
l'inadempiente non può più adempiere la propria
obbligazione.
Articolo 1454 (Diffida ad adempiere): Alla
parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di
adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso
inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro
risoluto (1662,1901). Il termine non può essere inferiore
a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo
che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo
un termine minore. Decorso il termine senza che il contratto sia
stato adempiuto, questo è risoluto di diritto.
Articolo 1455 ( Importanza dell'inadempimento)
: Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento
di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse
dell'altra (1522 e seguenti, 1564 e seguente, 1668, 1901).
Articolo 1456 (Clausola risolutiva espressa)
: I contraenti possono convenire espressamente che il contratto
si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta
secondo le modalità stabilite. In questo caso, la risoluzione
si verifica diritto (1517) quando la parte interessata dichiara
all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.
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